STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE


Costituzione e sede +

E' costituita l'Associazione denominata "Associati Professionisti in Rete" (A.P.R.), con sede in Roma, Via Monte Patulo n. 25.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Carattere dell'Associazione +

L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi nonché alla accettazione delle norme del presente statuto.
L'Associazione potrà partecipare quale associato ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi.
L'Associazione, nell'ambito dei fini previsti dallo statuto, può articolarsi in sedi operative distribuite sul territorio nazionale ed internazionale.

Durata dell'Associazione +

La durata dell'Associazione è illimitata

Scopo dell'associazione +

Scopo dell'Associazione è quello di promuove e diffondere la cultura della corretta gestione dei beni immobili e di valorizzare la figura professionale dell'amministratore di immobili e di condominii, attraverso lo studio, l'approfondimento e la divulgazione della normativa che disciplina la materia, la formazione e l'aggiornamento dei professionisti interessati e la promozione della collaborazione interprofessionale.
Per il raggiungimento del proprio scopo, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- organizzazione di incontri, convegni, seminari e laboratori pratici;

- organizzazione, anche in collaborazione con enti, associazioni e istituti con finalità didattiche e formative, di corsi di formazione e di aggiornamento in qualunque materia che risulti inerente l'attività di gestione di immobili (diritto, contabilità, fisco, ingegneria etc.)

- redazione, edizione e diffusione di pubblicazioni periodiche in materia di gestione ed amministrazione di beni immobili.

Associati +

Possono essere associati cittadini italiani o stranieri maggiori di età, che ne abbiano fatta domanda, che godano dei pieni diritti civili, che non abbiano riportato condanne penali né abbiano carichi pendenti di alcun genere e che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria superiore.
L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati; l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è decisa dall'organo direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Gli associati sono tenuti ad osservare il presente statuto nonché i regolamenti relativi all'attività sociale ed ogni provvedimento emesso dall'organo direttivo. Sono tenuti al puntuale e regolare pagamento delle quote associative se previste e secondo i criteri stabiliti dall'organo direttivo. L'associato che non adempie agli obblighi di cui sopra o che con il suo comportamento arrechi danno al buon nome od agli interessi della Associazione può essere sospeso o escluso con delibera dell'organo direttivo.

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno solare;

b) per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisi- ti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di esclusione dell'organo direttivo per accer- tati motivi di incompatibilità;

d) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;

e) per ritardato pagamento delle quote associative;

f) per decesso.

La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili ad alcun titolo.

La durata della partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato, con espressa esclusione della temporaneità del vincolo associativo.

Organi dell'Associazione +

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- l'organo direttivo

Assemblea

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria, con diritto di voto.
Il voto può essere espresso a mezzo fax, posta, e-mail e di persona presso la sede sociale o dove convocata l'assemblea se in luogo diverso dalla sede sociale.
L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, per decisione dell'organo amministrativo e quando ne sia fatta richiesta indirizzata all'organo amministrativo di almeno due terzi degli associati, con espressa indicazione degli argomenti da trattare.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante avviso inviato agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di partecipazione; in seconda convocazione esse sono validamente costituite con la presenza di un qualunque numero di associati.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario dell'assemblea, designato dal Presidente dell'assemblea.
Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, deliberano in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti espressi; in caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
Le delibere prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'organo direttivo;
b) eleggere i membri dell'organo direttivo;
c) fissare annualmente, su proposta dell'organo direttivo, l'ammontare della quota di adesione e delle quote associative nonché la penale per i ritardati versamenti;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'organo direttivo;

in sede straordinaria:
d) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
e) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità della liquidazione;
g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dall'organo direttivo.

Organo direttivo +

L'organo direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato ed adottare gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
e) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati. L'organo direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, da esso nominate e composte da associati e non associati.

L'organo direttivo può essere unipersonale (Presidente) o collegiale (Consiglio Direttivo), a seconda di quanto deliberato dall'assemblea;
i componenti dell'organo amministrativo sono nominati dall'assemblea fra gli associati, durano in carica tre esercizi sociali, fino all'assemblea ordinaria che procede alla nomina del nuovo organo amministrativo, e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo, ove nominato, è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque; ove non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, esso nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei membri dell'organo collegiale, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario; i componenti nominati eletti per cooptazione durano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che potrà confermarlo ovvero sostituirli.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presidente +

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, ove nominato.

Finanze e patrimonio +

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalla quota di adesione, dalle quote associative e dai versamenti volontari degli associati;

b) da elargizioni, lasciti, donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili da parte di associati, di terzi, di persone fisiche od enti pubblici e privati;

c) da contributi, finanziamenti, sovvenzioni da parte della Comunità Economica Europea, dello Stato, delle Regioni di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere anche in base alle vigenti norme in materia;

d) da attività di formazione eventualmente finanziata da terzi (sponsor);

e) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

La quota associativa è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno solare in corso.

Il patrimonio della Associazione è costituito:

a) dai beni immobili e mobili di proprietà della Associazione;

b) dai beni immobili e mobili provenienti da donazioni o lasciti a favore della Associazione;
c) dagli incrementi o dai decrementi derivanti dagli avanzi o dai disavanzi di gestione

Il patrimonio della Associazione non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale è stato costituito. L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale; in nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato nelle casse della Associazione sia a titolo di versamenti volontari, elargizioni, donazioni e lasciti, sia di contributi associativi.

Norme finali e generali +

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio l'organo direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione o in altra sede indicata dall'organo direttivo nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura di essi.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza fini di lucro che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo alla Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dell'organo direttivo ed approvato dall'assemblea.
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

Roma, lì 14 marzo 2019
F.to: Virgilio Pipola
F.to: Roberto Ceccaglia
F.to: Salvatore Bruno
F.to: Emiliano Matteo Pipola
F.to: Isabella Filosa

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Repertorio n. 95.229.- Raccolta n. 20.338.-
Io sottoscritta dott. Francesca Bissatini, Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto che, previa lettura da me Notaio datane, l'atto che precede è stato in mia presenza firmato, in fine ed al margine degli altri fogli di cui si compone, dai Signori:

- PIPOLA Virgilio, nato a Roma il 21 marzo 1951, residente in Roma, Viale dello Scalo di San Lorenzo n. 38;

- FILOSA Isabella, nata a Roma il 22 gennaio 1971, residente in Roma, Via Fontanellato n. 49;

- CECCAGLIA Roberto, nato a Roma il 26 novembre 1949, residente in Roma, Via Jacopone da Todi n. 25;

- BRUNO Salvatore, nato a Roma il 28 marzo 1963, residente in Roma, Via Alfredo Comandini n. 30;

- PIPOLA Emiliano Matteo, nato a Roma il 13 marzo 1974, residente in Roma, Via Ruggero d'Altavilla n. 4.

Persone della cui identità personale io Notaio sono certo. In Roma, nel mio studio in Viale Gioacchino Rossini n. 7, addì quattordici marzo duemiladiciannove, alle ore 15,30 (quindici e trenta).
F.to: Francesca Bissatini - notaio


L'associazione
Sede legale: Viale dello Scalo San Lorenzo 38 – 00159 Roma
Sede operativa: Viale dello Scalo San Lorenzo 38 – 00159 Roma
P.IVA: 15189871005
Informazioni di contatto:
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